Gianpaolo Todisco - Partner
Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso sulla pubblicazione di una fotografia su testate giornalistiche, affermando che quando vi è un interesse pubblico, limita i diritti esclusivi dell'autore. Quest'ultimo, pur non potendosi opporre alla riproduzione e diffusione dell'immagine, ha comunque diritto a ricevere un compenso equo. Tuttavia, la testata che desidera pubblicare una fotografia raffigurante un personaggio di attualità deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'autore, se questo è noto.
Non è sufficiente, per il titolare del profilo social su cui è stato pubblicato un contenuto digitale, presumere di detenere i diritti d'autore della fotografia. Se la foto è stata inizialmente condivisa su un profilo Facebook di terzi, e non da chi l'ha scattata, questa presunzione non ha alcun valore.
La malafede non può essere equiparata a negligenza, poiché implica un comportamento volutamente malevolo. Di conseguenza, non si può parlare di malafede nel caso in cui venga scaricata una fotografia pubblicata su un profilo Facebook di terzi senza watermark digitale, a meno che non si possa dimostrare che chi ha riprodotto la foto fosse già a conoscenza dell’identità dell’autore al momento della pubblicazione. Tale prova è a carico dell'autore della fotografia.
Inoltre, ai fini della dimostrazione della malafede del riproduttore, non ha rilevanza il fatto che il contenuto sia stato scaricato senza richiedere preventivamente l'autorizzazione al titolare del profilo social su cui è stato pubblicato. Nemmeno l'accettazione del rischio di violare i diritti di terzi (come nel caso del titolare del profilo Facebook) può essere considerata malafede nei confronti dell'autore della fotografia.
Infine, eventuali accordi successivi raggiunti tra il riproduttore e altre testate giornalistiche che hanno pubblicato la stessa fotografia senza consenso non costituiscono una prova di malafede.