diffamazione a mezzo internet

DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET. QUALI ONERI PER IL GESTORE?

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Una recente decisione del Tribunale di Roma ha stabilito che il gestore di una piattaforma informatica non è gravato da alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti ivi pubblicati, ma è tenuto ad effettuare un controllo successivo in caso di segnalazione di fatto illecito da parte di un destinatario del servizio stesso.

Il Tribunale analizza il tema della configurabilità di un obbligo di rimozione dei contenuti a carico di un provider: ci si domanda, in sostanza, se, a fronte della doglianza di un utente che lamenti la lesività del contenuto di una pagina Facebook, il proprietario debba procedere senza indugio né altri accertamenti all’immediata rimozione del convenuto illegittimo. La risposta secondo la curia romana è negativa. Non sembra prospettabile alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti pubblicati da parte dei gestori della stessa, posto che il solo dovere che grava su questi ultimi è quello di effettuare un controllo successivo su un determinato contenuto, a seguito di segnalazione di un fatto illecito.

Ad avviso del Tribunale di Roma, dunque, la segnalazione o diffida fa sorgere a carico del soggetto ospitante un dovere di immediata valutazione dei contenuti denunciati, ma l’obbligo di rimozione ex parte sorge solo ove appaia una manifesta ed evidente illiceità dei contenuti medesimi.

Si tratta, tutto sommato, di una decisione condivisibile, che contempera da un lato l’esigenza di responsabilizzazione del gestore del servizio online, senza però, dall’altro, gravarlo del ruolo di censore.

I siti sono responsabili per i commenti dei lettori?

Il gestore di un sito, anche non professionale, è responsabile dei commenti dei lettori, anche di quelli non anonimi, e rischia quindi una condanna per diffamazione. È quanto stabilito, per la prima volta, da una sentenza pubblicata nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione. Il diffamato è Carlo Tavecchio, presidente della Figc (Federazione italiana gioco calcio), per un commento pubblicato nel 2009 sul sito Agenziacalcio.it, che per questa vicenda è stato anche oscurato. L'autore del commento, inserito autonomamente, definiva Tavecchio "emerito farabutto" e "pregiudicato doc", allegando il certificato penale. In primo grado il gestore è stato assolto, in secondo grado condannato e ora la Cassazione conferma: dovrà pagare 60 mila euro a Tavecchio, per "concorso in diffamazione". Per la Cassazione c'è concorso perché il gestore doveva sapere dell'esistenza di quel commento, poiché il suo autore gli aveva mandato una mail contenente il certificato penale di Tavecchio. L'imputato invece sostiene di aver saputo del commento diffamatorio solo quando la polizia gli ha notificato il sequestro del sito.

La sentenza colpisce anche perché la giurisprudenza sembrava finora orientarsi in modo diverso: la Corte di Giustizia europea ritiene non responsabili i gestori anche per commenti anonimi. A novembre scorso è stato assolto in appello Massimiliano Tonelli, fondatore del sito Cartellopoli (sul degrado di Roma). In primo grado era stato condannato a nove mesi di carcere per istigazione a delinquere in merito ad alcuni commenti anonimi. Sembrava ormai tramontata la precedente linea interpretativa, che aveva invece portato alla condanna nel 2014 al gestore di Nuovocadore.it. Invece adesso la Cassazione entra nel merito per la prima volta e sentenzia. I gestori di siti sono avvisati. Ma non solo loro, tutti gli utenti. Considerando che chiunque sul web può gestire un sito o un altro spazio web, con i suoi (a volte pericolosi) commenti.